Amianto e Bonifica

Amianto e Bonifica

AMIANTO e BONIFICA

Cosa fare in presenza di amianto?

Per edifici costruiti prima del 1994 occorre prestare attenzione in caso di lavori di ristrutturazione, riparazione o risanamento, in quanto è possibile ancor oggi riportare alla luce materiali che lo contengono. Per questo motivo è fondamentale saperli riconoscere e sapere come intervenire se si sospetta la presenza di amianto adottando, in particolare, adeguate misure protettive.

L’urgenza di una misura a tutela della salute (eventuale bonifica) si valuta sulla base delle metodiche precedentemente citate di valutazione dei livelli di rischio e per questa ragione le valutazioni del caso devono essere svolte da personale qualificato e competente.

Come procedere nel caso di necessità di intervento di bonifica?  

Si dovrà incaricare una ditta specializzata con specifici requisiti (http://www.albonazionalegestoriambientali.it) che applicherà le norme di legge previste dal Dlvo 81/08 titolo IX capo III. La stessa ditta provvederà ad inviare all’ATS competente il Piano di lavoro (con modalità telematiche- applicativo GEMA), indicante le modalità operative di effettuazione dell’intervento. Qualora non vengano impartite vincolanti prescrizioni, i lavori potranno tacitamente essere avviati a decorrenza del 30esimo giorno dalla data di presentazione del piano all’ATS territorialmente competente, fatto salvo i casi a richiesta “urgente” per i quali, una volta accettata l’urgenza, la decorrenza potrà essere abbreviata previa comunicazione di data ed ora dell’intervento. Le procedure operative di rimozione dovranno rispettare quanto previsto nel DM 6/9/1994, nelle “linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui al DGR Regione Lombardia n°8/6777 del 12 marzo 2008 e nel titolo IX CAPO III del DLVO 81/08. Solo in casi particolari, per esposizioni di breve durata e limitata intensità e su piccoli quantitativi di materiale contenenti amianto, è ammessa una procedura semplificata non comportante l’inoltro del Piano di lavoro bensì della sola Notifica (Art.250 Dlvo 81/08), quest’ ultima non necessitante del rispetto dei 30 giorni per l’ inizio dei lavori.

Come procedere in caso di smaltimento di lastre a terra?

Va ricordato che è vietato l’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere nelle acque superficiali o sotterranee. Anche in questi casi occorre rivolgersi ad una ditta specializzata con specifici requisiti (http://www.albonazionalegestoriambientali.it) E' accettata in questi casi la procedura agevolata presentando la sola notifica. Quando non si tratti di lastre esplicitamente abbandonate (generalmente in campagna o lungo i cigli delle strade), è opportuno integrare la notifica con una dichiarazione del proprietario inerente le circostanze fattuali ed allegando eventuali immagini fotografiche.

Da chi vengono valutati i “Piani di lavoro” e chi provvede alle ispezioni nei cantieri dove avviene attività di bonifica ?

Soprattutto negli anni ’60 e ’70 sono stati massicciamente prodotti ed utilizzati, prevalentemente come coperture, manufatti in cemento amianto e ciò ha comportato, nel corso degli ultimi anni, un’altrettanto massiccia attività di bonifica/rimozione sull’intero territorio provinciale.

Sono pertanto pervenuti e continuano a pervenire un gran numero di piani di lavoro di bonifica (il D.Lgs. n. 81/08 prevede che per ogni attività di rimozione venga inviato preventivamente all’organo di vigilanza un “piano di lavoro” che raccolga le misure preventive da attuare in corso d’opera) la cui congruità deve essere valutata dagli operatori medici e tecnici dell’UOC Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro.

A far data dal primo aprile 2014, in Regione Lombardia, i piani di lavoro/notifiche/relazioni annuali debbono pervenire in forma telematica all’UOC PSAL, tramite inserimento su specifico applicativo regionale denominato GE.MA., ad opera della ditta esecutrice dei lavori di bonifica/rimozione.

Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi al numero di piani di lavoro della provincia di Pavia inseriti in GE.MA. nell'ultimo triennio e il numero delle imprese autorizzate che hanno operato sul territorio pavese.

TABELLA

L’ATS di Pavia, attraverso il Servizio di Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro, provvede all’espletamento di indagini ispettive, all’interno dei cantieri dove avvengono lavori di bonifica da amianto (finalizzate al controllo dell’osservanza delle disposizioni di legge in tema di tutela della salute dei lavoratori che se ne occupano) dando la precedenza alle rimozioni di maggiori dimensioni e luoghi di pubblico interesse.

Chi può essere adibito ad attività di rimozione/bonifica di amianto ?

Possono essere adibiti alla rimozione e smaltimento dell’amianto e alla bonifica delle aree interessate solamente i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all’art. 10 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e che siano in possesso del relativo “patentino abilitante” che dovrà essere comunque rinnovato, tramite frequenza ad un corso di aggiornamento, entro 5 anni dalla data del rilascio del patentino stesso. A tal proposito, l’ATS provvede a:1) Rilasciare “patentino regionale abilitante all’esercizio di addetto/coordinatore alle attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto” su formale richiesta inoltrata dagli interessati alla Direzione Generale; 2) Esaminare e validare il contenuto dei “corsi di formazione” organizzati da Enti accreditati; 3) Partecipare all’organizzazione di corsi di formazione fornendo personale docente

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Ultimo aggiornamento: 24/05/2024