Norme e regolamenti comunali
In riferimento all’Obiettivo Generale 0, il Piano Locale GAP declina, in coerenza con il Piano Regionale di Prevenzione e con le attività ex DGR 1114/18 e ex DGR 2609/19, interventi che mirino a Supportare la messa a sistema di policy e azioni locali integrate fra ambito sociosanitario e sociale per la prevenzione e contrasto al gioco d’azzardo patologico che vedano attivamente coinvolti gli Enti Locali e il Terzo settore (Prevenzione Ambientale).
L’Obiettivo Specifico 0.1 - Promuovere la condivisione e/o l’estensione su territori omogenei di dispositivi di intervento integrati fra EELL e SSR e/o Buone pratiche esito dell’attuazione della DGR 2609/19 prevede, quale azione specifica (0.1.2) Interventi rivolti ad amministratori comunali per il potenziamento dell’azione di regolamentazione evidence based, nei Comuni del territorio provinciale, per il contrasto al GAP e per l’omogeneizzazione di norme/provvedimenti comunali condivisi a livello territoriale, finalizzati a promuovere l’approvazione, da parte delle Assemblee dei Sindaci degli Ambiti Distrettuali, uno Schema tipo di provvedimenti regolamentativi condivisi a livello sovracomunale.
I provvedimenti regolativi delle Amministrazioni Comunali comportano, se emanati con normativa specifica, l’adozione di diversi dispositivi introdotti ex novo (come distanziamento da luoghi giudicati dall’amministrazione sensibili perché frequentati da soggetti vulnerabili di fronte al gioco d’azzardo, con aggiuntiva limitazione degli orari di accesso ai locali commerciali di giochi e scommesse) e l’impiego ottimale di normative preesistenti.
Nella normativa di Regione Lombardia sono espressamente indicati come “luoghi sensibili”: “istituti scolastici di ogni ordine e grado, asili nido e d’infanzia, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori”.
In aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 della l.r. n. 8/2013 e s.m.i. possono essere individuati dall’amministrazione comunale altri luoghi sensibili.
Ultimo aggiornamento: 29/04/2026