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Accertamento ticket sanitari non pagati

Tipologia: Rimborsi - Indennizzi - Sanzioni

Il ticket sanitario è la quota di compartecipazione diretta dei cittadini alla spesa per l’assistenza sanitaria fornita dallo Stato e dalla Regione. Sono soggetti al pagamento del ticket, per prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, tutti gli assistiti ad eccezione di quelli in possesso di un’esenzione per ragioni di reddito, per patologia o per appartenenza a particolari fasce o condizioni sociali.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha verificato le autocertificazioni che i cittadini compilano per beneficiare dell’esenzione dal ticket in ragione del proprio reddito o status (disoccupazione) relative all'anno 2020 e le ha rese disponibili alle ATS competenti per territorio.
Questa Agenzia, dopo aver scorporato le eventuali prestazioni coperte da esenzione per patologia, sta procedendo con la notifica dei verbali di accertamento per il recupero delle somme dovute, ai cittadini della provincia di Pavia.

AGEVOLAZIONI PER PAGAMENTO TICKET SANITARI NON PAGATI AI SENSI DELLA L.R. 20 DEL 30.12.2025

Per coloro che hanno usufruito indebitamente del ticket sanitario la Legge Regionale n. 20 del 30 dicembre 2025 prevede alcune forme agevolate per il pagamento di tutte le prestazioni fruite senza il possesso dei requisiti.

📌Caso ricevimento VERBALE DI ACCERTAMENTO 

Se si è ricevuto entro il 31 dicembre 2025:

è possibile regolarizzare la posizione pagando entro il 31 dicembre 2026 (anziché entro 60 giorni dalla notifica) l’importo senza la sanzione e cioè: 

- Importo dei ticket 

- Interessi legali 

- Spese del procedimento.

Si invita pertanto a NON EFFETTUARE ALCUN PAGAMENTO FINO AL RICEVIMENTO DEL NUOVO PAGOPA.

Se si è ricevuto a partire dal 1 gennaio 2026:

è possibile regolarizzare la posizione pagando entro il 30 aprile 2027 (anziché entro 60 giorni dalla notifica) l’importo senza la sanzione e cioè:

- Importo dei ticket 

- Interessi legali 

- Spese del procedimento.

📌 Caso ricevimento ORDINANZA DI INGIUNZIONE

Se si è ricevuta l’Ordinanza entro il 31 dicembre 2025:

è possibile regolarizzare quanto contestato entro il 31 dicembre 2026 (anziché entro 30 giorni dalla notifica) e cioè: 

- Importo dei ticket 

- Sanzione (che raddoppia l’importo del ticket) 

- Interessi legali 

- Spese del procedimento.

❗ Si precisa che decorsi i termini sopra indicati, la competente ATS PROCEDERA' AGLI ATTI FINALIZZATI AL RECUPERO COATTIVO DEGLI IMPORTI con applicazione della sanzione.

📌 REGOLARIZZAZIONE SPONTANEA

Non si è mai ricevuto alcuna notifica ma si ritiene di non essere in regola con il pagamento del ticket sanitario:

è possibile regolarizzare spontaneamente la posizione debitoria, presentando la richiesta di ravvedimento entro il 31.12.2026, con sottoscrizione di un impegno a pagare:

  • il solo importo del ticket maggiorato degli interessi legali

📄 Utilizzare allegato "Fac-simile Regolarizzazione" 


🔎 SPORTELLO

Gli utenti interessati hanno la possibilità di rivolgersi, allo sportello n. 19 di Viale Indipendenza 3 Pavia.

Lo sportello sarà attivo SOLO fino al 28 febbraio 2026 nelle giornate di martedì dalle 13.30 alle 15.30, mercoledi e giovedi dalle ore 8.30 alle ore 12.00,

In alternativa è possibile:

  • inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ticketsavvisi[@]ats-pavia.it (togliere parentesi [ ] prima di inviare email). A questo stesso indirizzo è possibile richiedere copia del verbale;
  • contattare i numeri 334 1128744 o 334 1128813 dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 13;
  • rivolgersi ai Patronati territoriali.

📝 PRESENTAZIONE SCRITTI DIFENSIVI

Entro trenta giorni dalla data di notifica del verbale, il cittadino può presentare documentazione difensiva con le seguenti modalità:

• trasmissione all’indirizzo PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.ats-pavia.it, solo nel caso di possesso di casella PEC personale;

• consegna diretta all’Ufficio Protocollo di ATS Pavia V.le Indipendenza 3, Pavia -piano terra (dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30);

• a mezzo raccomandata AR, in tal caso farà fede la data del timbro dell’ufficio postale ricevente.

Vedi anche

Ultimo aggiornamento: 09/01/2026