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Anagrafe zootecnica

Tipologia: Veterinaria

Tutte le prestazioni di anagrafe zootecnica devono essere presentate dagli operatori esclusivamente con modalità telematica mediante invio della documentazione corredata dalla fotocopia di un documento d’identità, al seguente indirizzo protocollo@pec.ats-pavia.it. Si specifica che tale indirizzo riceve anche e-mail non pec.

I documenti inoltrati devono essere obbligatoriamente in formato pdf.

Per eventuali informazioni rivolgersi a:

Distretto Oltrepò (per anagrafe zootecnica): 0382-431652 

Distretto Lomellina (per apistici): 0381-299426

Distretto Pavese (per equidi): 0382-431406

Sistema I&R

Il D.Lgs 134/2022 (I&R) ed il relativo Manuale Operativo pongono in capo agli operatori, ovvero ai responsabili degli animali, l’obbligo di registrare nella Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche (BDN) tutti gli eventi che riguardano i propri animali: quali la nascita, l’identificazione, la movimentazione, il furto, lo smarrimento, il ritrovamento, la morte, l’accasamento e lo sfoltimento dei gruppi, la macellazione, oltre che il passaggio di proprietà e registrazione di stato “non DPA” per gli equini.

Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi

Gli operatori possono inserire le informazioni direttamente all’interno della BDN tramite il portale VETINFO oppure delegare formalmente la gestione a soggetti terzi, quali associazioni di categoria. La normativa vigente solleva ATS dall’obbligo di operare in qualità di soggetto delegato. Per operare all’interno della BDN è necessario innanzitutto richiedere il proprio account per accesso a VETINFO.

Passaggio di proprietà e registrazione di stato “non DPA” di un equino

Il proprietario (cedente) compila entro 7 giorni dall’evento il modulo di comunicazione di vendita/cessione tramite l’apposita funzionalità in BDN inserendo le informazioni previste dal sistema e allegando la dichiarazione di vendita/cessione sottoscritta corredata di copia del proprio documento di identità.

Nel caso di equini registrati, il proprietario (cedente) ne dà comunicazione direttamente all’Organismo di rilascio che provvede al relativo aggiornamento in BDN entro 7 giorni dall’evento e all’aggiornamento del documento unico di identificazione a vita. Su disposizione dell’Organismo di rilascio, il proprietario può compilare il modulo di comunicazione di vendita/cessione in BDN tramite apposita funzionalità, previa validazione delle informazioni da parte dell’Organismo di rilascio stesso.

Il veterinario responsabile del trattamento deve provvedere affinché l’equino, prima della terapia, sia dichiarato non destinato alla produzione di alimenti, comunicando le informazioni pertinenti all’Organismo di rilascio affinché possa aggiornare la BDN nei tempi previsti oltre ad aggiornare il documento unico di identificazione a vita.

Furto e Smarrimento

Il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti, del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione, devono essere comunicati ad ATS entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, allegando copia della denuncia all’Autorità Competente. Nel caso di equini registrati, la comunicazione deve essere fatta anche all’Organismo di rilascio del documento di identificazione dell’equino.

Registrazione e Riconoscimento di Stabilimenti ed Attività

L’operatore, prima di iniziare un’attività commerciale, deve richiedere la registrazione (art. 5 del D.lgs. I&R) o, nei casi previsti, il riconoscimento (art. 6 del D.lgs. I&R) tramite il SUAP del Comune dove insisterà lo stabilimento, ai sensi del DPR 2010/160 e del D.lgs. 222/2016. L’operatore deve comunicare ad ATS la richiesta effettuata, inviando copia della domanda unitamente alla modulistica sotto allegata. Nei casi previsti, ATS effettua con esito favorevole le verifiche di cui agli artt. 5 e 6 D.lgs. I&R, e a conclusione del procedimento amministrativo di competenza del SUAP, concede la registrazione/il riconoscimento, completo o condizionato, e registra in BDN l’attività. L’aggiornamento delle informazioni (variazioni e cessazioni) delle attività deve avvenire entro 7 giorni con le medesime modalità.

Per gli allevamenti familiari la registrazione in BDN avviene comunicando direttamente ad ATS la richiesta, unitamente alla modulistica allegata compilata in ogni sua parte. L’aggiornamento delle informazioni (variazioni e cessazioni) delle attività di pascolo, allevamento familiare e apicoltura avvengono con le medesime modalità.

Nei casi in cui l’operatore non coincida col proprietario degli animali (es. contratti di soccida), nella richiesta di registrazione devono essere indicati anche gli estremi del proprietario. L’indicazione del proprietario non si applica alle attività in cui sono ospitati equini.

 

Note: l’istanza verrà presa in carico previa formale verifica di completezza e coerenza dei dati dichiarati; la data considerata ai fini della presentazione dell’istanza è quella di ricevimento dell’e-mail.

Per il pagamento delle prestazioni accedere al seguente link e selezionare la voce “Registrazione allevamenti - D.Lgs 32/2021, All.to 2, sez. 8, p.to 7”

Ultimo aggiornamento: 17/06/2026