Autorizzazioni per locali ad uso lavorativo: di altezza inf. a 3 mt o sotterranei o semisotterranei
Tipologia: Lavoro: Prevenzione e sicurezza
La Legge n. 203 del 13 dicembre 2024 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2024), ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 81/2008 in materia di utilizzo, a fini lavorativi, di locali sotterranei o semisotterranei.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera e) della suddetta legge ha modificato l'articolo 65 del D.Lgs. 81/2008, trasferendo le competenze relative all'autorizzazione in deroga per l'uso di tali locali dai Servizi PSAL delle ATS all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). A decorrere dal 12 gennaio 2025, l'istituto dell'autorizzazione in deroga è sostituito da una comunicazione preventiva che il datore di lavoro deve inviare esclusivamente all'INL, tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la documentazione attestante il rispetto dei requisiti previsti.
Le modifiche normative prevedono che:
- l'utilizzo di locali sotterranei o semisotterranei è consentito in deroga alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 65, a condizione che le lavorazioni non comportino emissioni di agenti nocivi e che siano rispettati i requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/2008, in quanto applicabili, nonché adeguate condizioni di aerazione, illuminazione e microclima;
- Il datore di lavoro è tenuto a comunicare all'INL l'intenzione di utilizzare tali locali, allegando la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto dei requisiti sopra indicati.
Ad ogni modo si rimanda alla norma integrale per ogni verifica e approfondimento.
Disposizioni in materia di lavoro - Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. 9740 del 30/12/2024
Le ATS, a partire dalla data di entrata in vigore della legge, non accettano richieste di deroga ai sensi dell'articolo 65 del D.Lgs. 81/2008. Le richieste presentate prima del 12 gennaio 2025 restano di competenza dei Servizi PSAL delle ATS, che le gestiranno secondo la prassi amministrativa vigente al momento della presentazione.
Si precisa che le autorizzazioni relative all'utilizzo di locali di lavoro con altezza inferiore ai 3 metri, disciplinate dall'articolo 63 del D.Lgs. 81/2008 e dall’Allegato IV Punti 1.2 rimangono di competenza delle ATS.
Per i locali chiusi destinati o da destinarsi ad attività lavorative in aziende industriali con più di cinque lavoratori - o in ogni caso ove siano previste lavorazioni soggette a sorveglianza sanitaria - si applicano i seguenti limiti minimi:
- altezza netta: non inferiore a 3 metri;
- cubatura: almeno 10 m³ per ciascun lavoratore;
- superficie calpestabile: minimo 2 m² per lavoratore.
Si precisa che per i locali destinati a uffici, indipendentemente dal settore aziendale, e per quelli ubicati in aziende commerciali, i limiti di altezza sono stabiliti dalla normativa urbanistica edilizia vigente.
QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
La richiesta va presentata prima di iniziare una nuova attività lavorativa oppure nel caso in cui si sia già in possesso di una autorizzazione ma intervengano variazioni nella tipologia dell'attività lavorativa svolta o nelle strutture dei locali.
La richiesta deve essere inviata all'indirizzo PEC - protocollo@pec.ats-pavia.it - utilizzando l'apposito modulo (scaricabile dalla sezione Allegati).
COSTO
La richiesta di deroga art. 63 D.Lgs 81/2008 prevede il versamento di una tariffa (vedi tariffario scaricabile dalla sezione Allegati).
INFO
Sede: Viale Indipendenza n.3, Pavia (PV)
Telefono: 0382.432416
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it
DOCUMENTAZIONE
Modulo editabile Richiesta deroga punto 1.2.4 e Pago PA deroga punto 1.2.4 (altezze) scaricabili dalla sezione Allegati sotto riportata.
S.C. Prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro
Struttura ATS
Ultimo aggiornamento: 20/06/2025