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Cure all'Estero: Guida all'Assistenza Sanitaria Fuori dall'Italia

Scopri come accedere all'assistenza sanitaria all'estero con ATS Pavia. Informazioni su cure di altissima specializzazione, assistenza transfrontaliera in UE/SEE/Svizzera e altre tipologie di soggiorno. Modulistica e contatti.

ATS Pavia è il punto di riferimento per l'assistenza sanitaria all'estero. Offriamo supporto ai cittadini iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che necessitano di cure o assistenza in altri Paesi, sia nell'Unione Europea (UE), nello Spazio Economico Europeo (SEE) e in Svizzera, sia in Paesi extra-UE con o senza convenzioni bilaterali.

È fondamentale distinguere tra le diverse tipologie di assistenza all'estero, poiché ciascuna è regolata da normative specifiche e prevede modalità di accesso e rimborso differenti. Le due categorie principali sono:

Assistenza Sanitaria Transfrontaliera: Regolata dalla Direttiva 2011/24/UE e dal recepimento nazionale (D.Lgs. 38/2014), si applica alle cure programmate nei Paesi UE/SEE/Svizzera.

Cure Programmate di Altissima Specializzazione all'Estero: Disciplinate dal Decreto Ministeriale 3 novembre 1989 e dalla Circolare 33/1989, si riferiscono a prestazioni specialistiche non ottenibili in Italia.

Altre forme di assistenza: Coprono soggiorni temporanei (turismo), lunghi soggiorni (lavoro, studio, pensione) e situazioni particolari di cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

Per ogni necessità, il nostro obiettivo è assicurare un'assistenza sicura, di qualità e trasparente, nel rispetto delle normative vigenti.

Questa sezione si riferisce ai diritti dei pazienti di ricevere assistenza sanitaria in un altro Stato membro dell'Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein, Norvegia) e in Svizzera.

Cosa è l'Assistenza Sanitaria Transfrontaliera?

È l'assistenza sanitaria erogata in uno Stato membro dell'UE/SEE/Svizzera diverso dal proprio Stato di affiliazione (l'Italia per i nostri assistiti). Permette al cittadino la libertà di scegliere una struttura sanitaria in un altro Paese UE per fruire di prestazioni sanitarie, purché tali prestazioni siano ottenibili anche tramite il Servizio Sanitario Nazionale italiano.

Chi può richiederla?

Possono richiederla le "persone assicurate" in Italia, inclusi i loro familiari.

Prestazioni escluse

Questa disciplina non si applica a:

• Servizi assistenziali di lunga durata il cui scopo è sostenere persone che necessitano di assistenza per compiti quotidiani e di routine.

• Assegnazione e accesso agli organi per trapianti.

• Programmi pubblici di vaccinazione contro malattie contagiose, volti esclusivamente a proteggere la salute della popolazione nel territorio nazionale e soggetti a pianificazione specifica.

Autorizzazione Preventiva: Quando è necessaria?

Il rimborso dei costi è sottoposto ad autorizzazione preventiva solo per specifici casi:

• Prestazioni che comportano il ricovero del paziente per almeno una notte.

• Prestazioni che richiedono l'utilizzo di infrastrutture sanitarie o apparecchiature mediche altamente specializzate e costose, come ad esempio la risonanza magnetica nucleare (RM), la tomografia computerizzata (TC), la radioterapia e la medicina nucleare.

• Prestazioni di day surgery o chirurgia ambulatoriale, individuate da specifici allegati normativi (es. Allegato 6A e 6B del DPCM 12 gennaio 2017).

• Cure che comportano un rischio particolare per il paziente o la popolazione.

• Prestazioni erogate da un prestatore di assistenza sanitaria che potrebbe suscitare gravi preoccupazioni sulla qualità o sicurezza dell'assistenza.

L'autorizzazione preventiva non può essere rifiutata se la prestazione non può essere erogata in Italia entro un termine clinicamente giustificabile.

Documenti Necessari per la Domanda di Autorizzazione Preventiva

La domanda di autorizzazione preventiva deve essere corredata da:

Prescrizione medica: Su ricettario SSN, oppure una prescrizione da un medico o altro professionista abilitato in un altro Stato UE, contenente elementi essenziali (identificazione paziente/prescrittore, contatti, Stato di esercizio, firma leggibile e data). La prescrizione deve indicare la diagnosi/terapia, la prestazione sanitaria desiderata, il luogo e il prestatore di assistenza sanitaria estero scelto.

Documentazione clinica.

Documento d'identità.

• Eventuale documentazione che legittimi la presentazione della domanda per conto altrui.

Come presentare la domanda di Autorizzazione Preventiva

La domanda va presentata ad ATS Pavia (ex ASL) territorialmente competente. Suggeriamo di utilizzare l'apposito modulo predisposto.

 

Rimborso dei Costi

I costi sostenuti sono rimborsati se la prestazione è compresa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) italiani e nella misura corrispondente alle tariffe regionali vigenti, al netto di eventuali compartecipazioni (ticket). La copertura non può superare il costo effettivo della prestazione ricevuta. Le Regioni possono rimborsare con proprie risorse costi aggiuntivi come spese di viaggio, alloggio o costi supplementari per disabilità, se adeguatamente documentati.

Richiesta di rimborso: Va inoltrata ad ATS Pavia entro 60 giorni dall'erogazione della prestazione, salvo casi eccezionali comprovati.

Documenti per la richiesta di rimborso:

• Prescrizione medica (se non già presentata in sede di autorizzazione preventiva).

• Certificazione originale del trattamento erogato (diagnosi di dimissione o referto dell'esame).

Fatture quietanzate in originale.

Traduzione in lingua italiana (a carico dell'assistito) della documentazione sanitaria e di spesa.

• Documento d'identità.

• Domanda per conto altrui (se applicabile).

Tempi di Risposta ATS Pavia comunica la decisione (concessione o diniego) sull'autorizzazione preventiva entro 30 giorni dalla ricezione della domanda. Questo termine è ridotto alla metà (15 giorni) in casi di particolare urgenza. Il rimborso viene erogato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta completa. In caso di diniego, il provvedimento è motivato e può essere impugnato.

Questa sezione si applica alle prestazioni di altissima specializzazione non ottenibili in Italia, per le quali il rimborso avviene in forma indiretta, tipicamente in Paesi extra-UE o in strutture private non convenzionate anche in ambito UE.

Cosa sono le Cure di Altissima Specializzazione?

Si tratta di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione che richiedono specifiche professionalità del personale, procedure tecniche o curative non comuni, o attrezzature ad avanzata tecnologia.

Chi può richiederle?

Possono richiederle i cittadini italiani residenti in Italia e regolarmente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Quando sono erogabili?

Le cure sono autorizzabili solo in via eccezionale, quando non sono ottenibili in Italia:

Tempestivamente: Se il periodo di attesa nelle strutture italiane pubbliche o convenzionate è incompatibile con l'esigenza sanitaria, compromettendo gravemente lo stato di salute dell'assistito o precludendo l'intervento.

In forma adeguata alla particolarità del caso clinico: Se la prestazione richiede specifiche professionalità, procedure tecniche o curative non praticate, o attrezzature non presenti nelle strutture italiane.

Autorizzazione e il Ruolo del Centro Regionale di Riferimento (CRR)

L'autorizzazione al trasferimento per cure è concessa solo per le prestazioni autorizzate. Il processo prevede una valutazione da parte di un Centro Regionale di Riferimento (CRR).

Il CRR è l'organo competente a verificare la sussistenza dei presupposti sanitari che legittimano l'autorizzazione al trasferimento, e ogni altra valutazione tecnico-sanitaria correlata. La sua decisione è vincolante per ATS Pavia in caso di assistenza indiretta. Il CRR valuta anche l'appropriatezza della struttura estera scelta, che deve essere riconosciuta per la sua altissima specializzazione e possedere caratteristiche superiori rispetto agli standard italiani.

Documenti Necessari per la Domanda di Autorizzazione

La domanda di autorizzazione deve essere presentata ad ATS Pavia e corredata da:

Proposta di un medico specialista: adeguatamente motivata sull'impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia (tempestivamente o adeguatamente al caso clinico) e indicante il Centro estero prescelto. La proposta può provenire da un medico specialista sia pubblico che privato, purché operante sul territorio nazionale e la specializzazione sia attinente alla patologia.

Documentazione clinica.

• Copia del documento d'identità.

• Eventuale certificazione L.104/92.

Preventivo di spesa e dettaglio dell'intervento/prestazione (solo per l'assistenza indiretta, se la struttura estera non accetta il documento S2).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda e la documentazione devono essere trasmesse ad ATS Pavia, che provvederà a inoltrarle al Centro Regionale di Riferimento (CRR) competente per la patologia. ATS Pavia comunicherà l'esito della valutazione del CRR.

Rimborso delle Spese

Il rimborso delle spese avviene in due forme principali:

A. Assistenza in forma diretta (con modulo S2/E112): si applica per prestazioni erogate da presidi pubblici o privati convenzionati nei Paesi UE/SEE/Svizzera, tramite il rilascio di appositi formulari (Mod. S2 o ex E112). In questo caso, le cure sono assicurate gratuitamente, salvo il pagamento di eventuali ticket previsti dalla legislazione locale.

N.B.: La Svizzera, dal 2021, ha stabilito che i cittadini non comunitari non possono utilizzare la TEAM (e di conseguenza il Modulo S2/E112 che è la base per l'assistenza diretta) e i costi delle prestazioni sanitarie sono a carico dell'utente.

B. Assistenza in forma indiretta: Si verifica quando il cittadino anticipa gli oneri economici e successivamente richiede il rimborso ad ATS Pavia. Questo accade essenzialmente per l'assistenza in Paesi extra-UE o non convenzionati con l'Italia, o nel caso di cure ottenute in strutture private non convenzionate anche in ambito UE.

Spese ordinariamente rimborsabili (Assistenza indiretta):

1. Prestazioni sanitarie: Spese per onorari professionali, degenza, diagnostica, farmaci, protesi ed endoprotesi. Sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centri pubblici o privati senza scopo di lucro con tariffe approvate dalle autorità locali. Le spese per prestazioni libero professionali (anche in ricovero) sono rimborsate al 40%.

2. Spese di trasporto o viaggio: Le spese per il trasporto dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore (se autorizzato), con il mezzo preventivamente autorizzato, sono rimborsate all'80% (es. ambulanza, aereo). Per viaggio in classe turistica con mezzo aereo autorizzato, è rimborsato l'80%. Per altri mezzi (automezzo pubblico/privato, treno, nave), l'80% del costo della tariffa ferroviaria/marittima più economica.

Spese ordinariamente non rimborsabili:

• Spese di comfort alberghiero non comprese nella retta di degenza ospedaliera;

• Spese di soggiorno nella località estera;

• Spese accessorie a quelle di viaggio (es. parcheggi, pernottamenti per scali).

Richiesta di rimborso: Dopo aver ottenuto la prestazione, il cittadino può presentare domanda di rimborso per le spese rimaste a suo carico. Deve allegare le fatture quietanzate in originale e la documentazione sanitaria.

Acconti: posso essere previsti acconti sul prevedibile rimborso spettante, fino a un massimo del 70% della spesa prevedibile, anche prima del trasferimento all'estero o del rientro in Italia, specialmente per spese di notevole entità.

Deroghe al concorso nella spesa: In casi eccezionali, se le spese rimaste a carico dell'assistito sono particolarmente elevate in relazione al reddito del nucleo familiare, la Regione può determinare un concorso massimo erogabile. Queste deroghe si applicano solo a spese strettamente sanitarie e richiedono una documentazione comprovante il reddito (es. dichiarazione ISEE).

Casi particolari: Disabili gravi per cure di neuroriabilitazione Per i portatori di handicap in situazione di gravità (ai sensi della L. 104/1992) che necessitano di cure di neuroriabilitazione all'estero, sono previste specifiche agevolazioni:

• Le spese di soggiorno dell'interessato e dell'eventuale accompagnatore (in alberghi o strutture collegate con il centro di altissima specializzazione) possono essere incluse nel rimborso e equiparate a quelle di degenza ospedaliera, se non è previsto il ricovero per l'intera durata degli interventi.

• Il rimborso delle spese di soggiorno per l'accompagnatore è dovuto solo se la struttura di ricovero estera attesta la necessità della sua presenza.

• Il concorso nella spesa può variare dal 100% all'80% a seconda dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare. Acconti fino al 90% possono essere concessi.

Trapianti all'estero Per i trapianti d'organo all'estero, si applicano disposizioni specifiche definite dal D.M. 31 marzo 2008. Il Centro Regionale Trapianti è il punto di riferimento in questi casi.

Oltre alle cure programmate e di altissima specializzazione, esistono altre modalità di assistenza sanitaria quando si soggiorna all'estero.

Soggiorno Temporaneo (Turismo) - Paesi UE/SEE/Svizzera

I cittadini italiani in temporaneo soggiorno in questi Paesi hanno diritto a prestazioni sanitarie urgenti o medicalmente necessarie esibendo la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che corrisponde al retro della Tessera Sanitaria. L'assistenza viene erogata alle condizioni del Paese ospitante, inclusa l'eventuale compartecipazione alla spesa (ticket). Qualora il cittadino abbia sostenuto interamente le spese, può chiederne il rimborso ad ATS Pavia al rientro in Italia. In caso di smarrimento o furto della TEAM, è possibile richiedere un certificato sostitutivo provvisorio ad ATS Pavia.

Assistenza Sanitaria nei Paesi in Convenzione Bilaterale con l'Italia

L'Italia ha siglato accordi bilaterali di sicurezza sociale con i seguenti Paesi:

• Argentina, Australia, Brasile, Capoverde, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Tunisia, ed ex Repubblica Jugoslava (Serbia, Montenegro, Bosnia Erzegovina, Macedonia). Gli accordi tutelano specifiche categorie di cittadini e situazioni, spesso limitate ai cittadini italiani e a quelli del Paese convenzionato. L'assistenza è generalmente garantita in forma diretta, ad eccezione di San Marino per cui è possibile richiedere il rimborso. È necessario rivolgersi ad ATS Pavia per le informazioni specifiche e la modulistica convenzionale.

Assistenza Sanitaria negli Altri Paesi (Extra-UE senza Convenzione)

Per i Paesi non rientranti nelle categorie precedenti, l'assistenza sanitaria è garantita solo ai cittadini che vi si recano per motivi di lavoro o studio. Viene rilasciato un attestato specifico (art. 15 DPR 618/80). Il rimborso delle spese sostenute deve essere richiesto entro 90 giorni dal pagamento dell'ultima fattura alle Rappresentanze diplomatiche italiane all'estero (Consolato o Ambasciata). Per soggiorni per turismo o per motivazioni diverse, lo Stato italiano non prevede alcuna assistenza sanitaria né rimborso.

 

Per qualsiasi informazione o per presentare le domande, puoi contattare ATS Pavia ai seguenti contatti.

Indirizzo: cure_estero@ats-pavia.it 

Telefono: +39 0382-1958565 oppure 0382-1958564

Orari del servizio: 8.30 - 13.00 / 13:30 - 16:00

 

Modulistica Scaricabile:

Per facilitare la tua richiesta, puoi scaricare i moduli pertinenti:

Modulo di Domanda di Autorizzazione Preventiva per Assistenza Transfrontaliera 

Modulo di Richiesta Rimborso per Assistenza Transfrontaliera

Modulo di Domanda di Autorizzazione per Cure di Altissima Specializzazione

Modulo di Richiesta Rimborso per Cure di Altissima Specializzazione

Modulo Dichiarazione Sostitutiva Nucleo Familiare e Reddito (per richieste di deroga/integrazione

Modulo Informativa privacy: da compilare sempre in ogni richiesta

Per una comprensione più approfondita delle basi normative che regolano l'assistenza sanitaria all'estero, si riportano i principali riferimenti. Si consiglia la consultazione di tali documenti per un dettaglio tecnico-legale.

Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 38: "Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera..."

    ◦ Descrizione sintetica: Questo decreto legislativo recepisce la Direttiva europea 2011/24/UE nel diritto italiano, disciplinando l'accesso e il rimborso delle prestazioni sanitarie transfrontaliere.

    ◦ Avvertenza: Contenuto normativo tecnico.

DIRETTIVA 2011/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011: "concernente l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera"

    ◦ Descrizione sintetica: La direttiva europea che stabilisce il quadro giuridico per l'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'Unione Europea.

    ◦ Avvertenza: Contenuto normativo tecnico e principi guida per gli Stati membri.

    • Decreto Ministeriale 3 novembre 1989: "Criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all'estero"

    ◦ Descrizione sintetica: Decreto fondante che definisce i criteri per l'accesso e il rimborso delle prestazioni di altissima specializzazione all'estero, in particolare in forma indiretta, quando non ottenibili tempestivamente o adeguatamente in Italia.

    ◦ Avvertenza: Contenuto normativo tecnico. Alcuni aspetti di questo decreto sono stati integrati o modificati da normative successive, in particolare per l'ambito dell'assistenza sanitaria transfrontaliera nell'UE/SEE/Svizzera.

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Disclaimer Generale: Le informazioni contenute in questa sezione sono fornite a titolo orientativo e riassuntivo. Per un'applicazione precisa e dettagliata delle normative, si raccomanda di consultare direttamente gli uffici di ATS Pavia e la documentazione normativa ufficiale. La normativa è in continua evoluzione; ATS Pavia non è responsabile per eventuali inesattezze dovute a modifiche non ancora recepite.

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Ultimo aggiornamento: 28/07/2025