FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (SSL)
Quadro Nazionale: L'Accordo Stato-Regioni (ASR) n. 59/2025
Entrato in vigore il 19 maggio 2025, questo accordo rappresenta una riforma strutturale della formazione obbligatoria prevista in tema di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso accorpamento, rivisitazione e modifica dei precedenti ASR attuativi del d.lgs. 81/2008.
Principali novità:
- Requisiti dei soggetti formatori e dei docenti;
- Individuazione di durata, contenuti minimi e modalità della formazione a carico del datore di lavoro e per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (ex dpr 177/2011);
- Aggiornamento dei contenuti minimi della formazione per CSP e CSE (Allegato XIV d.lgs. 81/2008);
- Aggiornamento di durata, contenuti minimi e modalità della formazione relativa ai corsi già previsti dai precedenti Accordi Stato-Regioni;
- Individuazione di ulteriori attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ex art. 73, co. 5 del d.lgs. n. 81/2008 (carroponte; macchina agricola raccoglifrutta; caricatori per la movimentazione di materiali);
- Individuazione delle modalità di verifica finale di apprendimento obbligatoria in tutti i percorsi formativi e delle modalità di verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
Con atto successivo verranno definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori e istituito il repertorio nazionale degli stessi.
Quadro regionale
Con la DGR 4515 del 09/06/2025 (in vigore dal 1° luglio 2025) Regione Lombardia ha recepito l'ASR 59/2025 e ha emanato “Indirizzi ai soggetti formatori in tema di salute e sicurezza sul lavoro operanti in Regione Lombardia”.
Tra le principali disposizioni vi è l’obbligo per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia di comunicare l’inizio e la fine dei corsi all’ATS competente per territorio (Punti 3 e 4 Allegato B DGR n. XII/4515/2025). Non sono tenuti all’invio della comunicazione di avvio corso i soggetti formatori istituzionali e gli altri soggetti formatori individuati dalla normativa nazionale; l’invio della sola comunicazione di fine corso, ancorché non vincolante, è raccomandata allo scopo di garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.
Le disposizioni contenute negli indirizzi sono obbligatorie per i soggetti formatori accreditati a Regione Lombardia Il loro mancato rispetto compromette la validità degli attestati di formazione emessi e può comportare l’applicazione delle sanzioni previste dalle regole dell’accreditamento nelle forme e nei modi previsti.
Per i dettagli si rinvia alla sezione “approfondimenti” e in particolar modo alle FAQ sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni.
La legge regionale n. 4/2026“Disposizioni inerenti alla formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e modifiche all’art. 60 quater della L.R 33/2009”, pubblicata sul BURL il 13/02/2026, introduce nuove disposizioni in tema di formazione e aggiornamento sulla salute e sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi relativi a: prevenzione incendi, conduzione generatori a vapore, rimozione e smaltimento amianto, ambiti di esclusiva competenza statale.
Principali novità:
- Istituzione dell'elenco regionale dei soggetti formatori in tema di SSL articolato nelle seguenti sezioni:
SEZIONE I: Soggetti formatori istituzionali
- Iscritti di diritto nell’elenco regionale (Compresi ASST, AREU, IRCCS di diritto pubblico, Polis-Lombardia).
SEZIONE II: Soggetti formatori accreditati
- Accreditamento regionale più esperienza triennale in tema di formazione su SSL (quest’ultima non richiesta per corsi lavoratori/dirigenti/preposti).
Requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale:
- Non essere soggetti a liquidazione giudiziale o altre procedure concorsuali;
- Non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
SEZIONE III: Altri soggetti formatori
- Requisiti previsti dall’ASR 59/2025 più esperienza triennale in tema di formazione su SSL (quest’ultima non richiesta per corsi lavoratori/dirigenti/preposti).
Requisiti aggiuntivi rispetto alla normativa nazionale:
- non essere stati oggetto, nei due anni precedenti l’istanza di iscrizione, di provvedimenti sanzionatori per gravi violazioni di cui all’Allegato I al d.lgs. 81/2008.
- Piattaforma informatica:
realizzazione di un’apposita piattaforma nella quale i soggetti formatori dovranno inserire la comunicazione di avvio di ciascun corso di formazione o aggiornamento, nonché la comunicazione di fine corso entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso. Sono tenuti all’inserimento delle comunicazioni nella piattaforma i soggetti formatori istituzionali (limitatamente alle ASST, AREU, IRCCS, Polis-Lombardia), i soggetti formatori accreditati, gli altri soggetti formatori (così come individuati dall’ASR 59/2025), nonché i datori di lavoro che erogano direttamente i corsi ai propri lavoratori, dirigenti e preposti.
- Rilascio Attestati:
gli attestati validi saranno esclusivamente quelli generati tramite la piattaforma;
- Vigilanza e controllo:
le ATS avranno accesso alle informazioni disponibili sulla piattaforma ai fini della programmazione e dello svolgimento delle attività di vigilanza e controllo;
Sistema sanzionatorio: sono previste sanzioni per i soggetti formatori che:
- erogano corsi in mancanza di iscrizione nell’elenco regionale;
- non ottemperano all’invio delle comunicazioni nei tempi previsti (compresi i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi di formazione ex art. 37, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 per lavoratori/dirigenti/preposti);
- rilasciano attestati non generati dalla piattaforma informatica, e pertanto non validi (compresi i datori di lavoro che organizzano direttamente i corsi di formazione ex art. 37, co. 2, d.lgs. n. 81/2008 per lavoratori/dirigenti/preposti).
Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della LR 4/2026 verranno pubblicate le delibere attuative per definire modalità d'iscrizione all'elenco regionale, di aggiornamento dello stesso e di verifica del mantenimento dei requisiti da parte dei soggetti formatori. Saranno, inoltre, definite le caratteristiche della piattaforma informatica, la data di attivazione, i contenuti, le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei corsi e le modalità per il rilascio degli attestati dalla piattaforma.
L’attivazione della piattaforma informatica regionale andrà a sostituire le attuali modalità di trasmissione delle comunicazioni all’ATS di cui alla DGR n. 4515/2025.
Contatti
Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al:
Servizio PSAL – Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
ATS di Pavia
PEC: protocollo@pec.ats-pavia.it
Ultimo aggiornamento: 12/05/2026