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Notifica preliminare

E' un obbligo di legge nei seguenti casi:

  • nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici;
  • nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori;
  • nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro sia pari o superiore a 200 uomini-giorno.

Si rimanda all’art. 99 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modifiche e integrazioni.

Si ricorda che:

  • la trasmissione della notifica preliminare deve precedere l’inizio dei lavori in cantiere;
  • l'obbligo riguarda il committente o il responsabile dei lavori;
  • gli organi cui giunge la notifica sono l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) e il Comune territorialmente competente.

Da gennaio 2010 la trasmissione della notifica preliminare inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti deve avvenire obbligatoriamente mediante sistema informatizzato (https://www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/)

che invia contemporaneamente a tutti gli Enti di controllo indicati.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla pagina pertinente di Regione Lombardia
 

Ultimo aggiornamento: 24/10/2024