Tempi di attesa
Tempi di Attesa delle Prestazioni Sanitarie
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NOTA BENE: Le modalità di prenotazione online sono riservate ai residenti in Lombardia.
Tempi di attesa e classi di priorità
Per tempo di attesa si intende il periodo che intercorre tra la data di prenotazione e la data di effettuazione delle prestazioni.
L’accesso alle prestazioni avviene, secondo la normativa, con tempistiche definite dal prescrittore all’interno di classi di priorità.
Pertanto le classi di priorità sono definite da un codice e definiscono il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Per ciascuna richiesta di prestazione ambulatoriale o di ricovero il Medico, in base alla valutazione clinica, deve attribuire la priorità adeguata e riportare in ricetta il relativo contrassegno; sulla prescrizione medica è necessaria inoltre la distinzione tra le prestazioni individuate come "prima visita o primo accesso/accertamento diagnostico" e quelle che si riferiscono ai "controlli o continuità diagnostico-terapeutica”.
L’indicazione del campo “classe di priorità” da parte del Medico, obbligatoria, riguarda tutte le prescrizioni per prestazioni sanitarie ambulatoriali e di ricovero; la ricetta priva di contrassegni è considerata come prescrizione di una prestazione programmabile (P).
Classi di priorità, e relativi tempi massimi di attesa, per le prestazioni ordinarie di specialistica ambulatoriale
- U = urgenza differibile - entro 72 ore: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità. Devono essere prenotate entro le 48 ore dalla data di prescrizione.
- B = Breve - entro 10 giorni: prestazioni la cui tempestiva esecuzione condiziona in un arco di tempo breve la prognosi a breve distanza del paziente o influenza marcatamente il dolore, la disfunzione o la disabilità.
- D = Differibile - entro 30 giorni per le visite ed entro 60 giorni per le prestazioni strumentali: prestazioni la cui tempestiva esecuzione non condiziona in un arco di tempo molto breve la prognosi a breve del paziente.
- P = Programmata - da erogarsi in un arco temporale maggiore (entro 120 giorni): prestazioni che possono essere programmate in un maggiore arco di tempo in quanto non influenza la prognosi, il dolore, la disfunzione, la disabilità o in quanto rappresenta un accesso di follow up.
Sono esclusi dai tempi di garanzia gli screening programmati, gli esami di monitoraggio, le prestazioni comprese in percorsi diagnostici complessi e le prestazioni pre e post ricovero.
Si ricorda che:
- le ricette con classe di priorità U (urgenza differibile) devono essere prenotate entro le 48 ore dal momento della prescrizione (DGR 47675/1999); diversamente l'utente perde il diritto alla tempistica prevista dalla classe di priorità. La ricetta può comunque essere utilizzata per la prenotazione;
- qualora l'utente non accetti, per motivi personali, la prima data prospettata entro il tempo di attesa e ne scelga una successiva, decade per la Struttura Erogatrice l'indicazione di rispettare la tempistica definita dalla classe di priorità;
- nel caso in cui il tempo intercorso tra data di prescrizione e data di prenotazione (ovvero il tempo che il cittadino aspetta, dopo la prescrizione della prestazione da parte del medico, prima di prenotare la prestazione) superi i 20 giorni per le priorità B, 40 giorni per le priorità D relative a prime visite e 70 giorni per le priorità D relative a esami diagnostico-strumentali, sarà assegnata al cittadino la priorità successiva (eventualmente quindi da B a D e da D a P) a quella originaria (come indicato da Dgr n.2672/2019);
- ove la Struttura che rappresenta la prima scelta del cittadino non avesse disponibilità entro i tempi massimi stabiliti dalla classe di priorità, è possibile rivolgersi Ufficio Relazione con il Pubblico (URP) e/o al Responsabile Unico Aziendale (RUA) per i tempi di attesa della medesima struttura sanitaria, che saranno in grado di supportare l'utente ricercando sul territorio dell'ATS di riferimento altre strutture in grado di offrire la prestazione entro i tempi indicati. Qualora sul territorio dell’ATS, a seguito di verifica da parte del Responsabile Unico Aziendale per i tempi di attesa/referenti CUP aziendali, non fossero presenti le disponibilità richieste, la struttura scelta è tenuta ad erogare la prestazione con oneri a proprio carico, chiedendo al cittadino di riconoscere il solo valore relativo al ticket, se non esente. Tale opzione non è prevista nel caso in cui il cittadino non dovesse accettare la prestazione offerta dal Responsabile Unico Aziendale presso altra struttura nei tempi previsti dalla classe di priorità (DGR n. XI/1865 del 09/07/2019, DGR n. XI/7819 del 23/01/2023, DGR n. XII/88 del 03/04/2023, DGR n. XII/2224 del 22/04/2024);
- Il CUP aziendale nel caso in cui non vi sia disponibilità nel proprio Ente entro la tempistica prevista nella ricetta deve, in via preferenziale, ricorrere all'utilizzo del GP++ per verificare la disponibilità presso altri Enti. Si stabilisce che qualora non ci fosse la disponibilità neanche su altri enti del proprio territorio l'ente sanitario deve attivare il modello basatto su "liste di presa in carico della prenotazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie", presso le ASST, gli IRCCS di diritto pubblico e le Strutture private accreditate e a contratto secondo quanto disposto dalla DGR n. XI/5747 del 21/12/2021 e successive note attuative.
Classi di priorità, e relativi tempi massimi di attesa, per i ricoveri programmati
- A = ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che potenzialmente possono aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti, o comunque da recare grave pregiudizio alla prognosi.
- B = ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che presentano intenso dolore, o gravi disfunzioni, o grave disabilità ma che non manifestano la tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto di diventare emergenti né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
- C = ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità, e non manifestano tendenza ad aggravarsi né possono per l’attesa ricevere grave pregiudizio alla prognosi.
- D = ricovero senza attesa massima definita per i casi clinici che non causano alcun dolore, disfunzione o disabilità. Questi casi devono comunque essere effettuati di norma entro 12 mesi.
L’impegnativa del medico
Il medico è il professionista che stabilisce, attraverso la compilazione dell’impegnativa (ricetta dematerializzata o ricetta rossa), quale sia la priorità d’accesso per il proprio paziente.
La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale è un documento rilasciato da un medico dipendente del SSN o convenzionato con esso. E’ utilizzata per la richiesta di prestazioni specialistiche o diagnostiche sia in strutture pubbliche che private accreditate a contratto.
Durata dell’impegnativa
Attenzione! Per dare attuazione al nuovo Nomenclatore della specialistica ambulatoriale, previsto dal DPCM del 12 gennaio 2017, che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2025, dal 1° ottobre 2023 la validità delle ricette per visite ed esami è stata temporaneamente portata a sei mesi. Pertanto, in questa fase transitoria, il cittadino dovrà procedere con la prenotazione della prestazione sanitaria in un tempo massimo di sei mesi dalla prescrizione, anziché di un anno (DGR n. XII/957 del 18 settembre 2023).
Le impegnative che prescrivono visite o esami diagnostici sono valide per 1 anno, a partire dalla data di compilazione da parte del medico fino alla data di prenotazione della stessa prestazione. Il limite di validità di un anno non si applica alle ricette che riportano un codice di priorità per ragioni di urgenza.
Il cittadino può usufruire delle prestazioni contenute nella stessa ricetta (massimo 8) presso la medesima struttura, in momenti diversi, entro un periodo di tempo coerente rispetto al tipo di patologia e di trattamento prescritto, di norma entro 1 anno dall'effettuazione della prima prestazione. La durata annuale della ricetta risulta necessaria in particolare per le visite di controllo o follow up.
Primo accesso e controlli (follow up)
La prima visita, o il primo esame è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico. L’impegnativa medica è rilasciata dal Medico curante.
Sono considerati primi accessi anche quelli relativi a pazienti noti, affetti da malattie croniche (ad esempio diabete, ipertensione…) che presentano una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, anche non correlato alla patologia cronica, ma tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva della terapia.
Per visita o esami di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia visita, sia esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso. Le prescrizioni per visite o esami di controllo di solito, vengono prescritte dal medico specialista che ha preso in carico il paziente.
Ulteriori indicazioni per il cittadino
Si forniscono di seguito ulteriori indicazioni per una corretta informazione sull'utilizzo del servizio sanitario regionale:
- In caso non sia possibile effettuare la prestazione nella data concordata, è necessario che l’utente lo comunichi tempestivamente alla Struttura dove è stata effettuata la prenotazione, oppure che ne informi il Call Center Regionale (CCR), preferibilmente entro 72 ore dalla data dell'appuntamento a cui non si puo' presentare, al fine di consentire a un altro utente di usufruire del posto liberatosi in agenda e di non incorrere nel pagamento del costo del ticket (https://prenotasalute.regione.lombardia.it/sito/Menu-principale/Consulta-o-Annulla-prenotazione);
- Non è consentita la prenotazione presso più Strutture per la medesima prestazione;
- Nel caso di mancato ritiro dei referti delle prestazioni effettuate col Servizio Sanitario Regionale, l’utente è tenuto al pagamento dell’intera prestazione, anche se esente, tranne nel caso in cui abbia consultato il referto in oggetto dal proprio FSE (Fascicolo Sanitario Elettronico);
- Le Strutture hanno l’obbligo di mantenere costantemente aperte le agende di prenotazione;
- listeattesa_guidapratica_def (2) - pdf 447 kb
- DGR n. 2224 del 22_04_2024 (2) - pdf 549 kb
- DGR n. 88 del 03_04_2023 - pdf 577 kb
- DGR n. 7819 del 23_01_2023 - pdf 212 kb
- DGR n. 1865 del 09_07_2019 - pdf 385 kb
- DGR XII-957 del 18.09.2023 (Prime determinazioni Nuovo Tariffario) - pdf 302 kb
- Piano territoriale per il Governo dell'attività ambulatoriale e dei tempi di attesa_Anno 2022 (2) - pdf 635 kb
- Piano Attuativo Aziendale per il Governo dei Tempi di attesa_Anno 2021 - pdf 959 kb
- Piano Attuativo Aziendale per il Governo dei tempi di attesa_Anno 2020 - pdf 646 kb
- Piano Integrato Sovra Aziendale per il Governo dei tempi di attesa_Anno 2020 - pdf 1056 kb
- DGR 1865 del 2019 - Piano Regionale di Governo delle Liste Attesa - pdf 407 kb
- Piano attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa_Anno 2019 - pdf 249 kb
- Piano attuativo aziendale per il contenimento dei tempi di attesa_Anno 2018 - pdf 194 kb