ASSEGNO DI MATERNITÀ
Servizio erogato in tutti i Comuni
Viale Indipendenza, 3, 27100 Pavia PV

Tipologia: Servizi alla famiglia
Specialità: Genitori
Destinatari
Donne non lavoratrici al momento del parto o ingresso in famiglia del minore adottato/affidato
Che cos’è
È un assegno che la madre non lavoratrice può chiedere al proprio Comune di residenza per la nascita del figlio oppure per l’adozione o l’affidamento preadottivo di un minore di età non superiore ai 6 anni (o ai 18 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali). La madre lavoratrice può richiedere l’assegno se non le spetta l’indennità di maternità
Come funziona
Un assegno di importo complessivo pari ad euro 1.545,55 in caso di madre non lavoratrice
Chi può accedere
Cittadine italiane o comunitarie residenti in Italia al momento del parto; cittadine non comunitarie residenti in Italia al momento del parto in possesso di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. L’assegno di maternità spetta a condizione che i redditi e i patrimoni posseduti dal nucleo familiare della madre al momento della data della domanda di assegno non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) applicabile alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria)
Come si fa
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza, necessariamente entro sei mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore adottato/affidato.
I moduli sono reperibili presso gli uffici oppure sul sito web del Comune
Ultimo aggiornamento: 13/02/2025