CONGEDO INDENNIZZATO PER DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE
Servizio erogato on line
Viale Indipendenza, 3, 27100 Pavia PV

Tipologia: Servizi alla famiglia
Specialità: Genitori, Giovani
Destinatari
Donne vittime di violenza di genere.
Che cos’è
Prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, possano avvalersi di un’astensione dal lavoro per un periodo massimo di 90 giorni nell’arco temporale di 3 anni.
Come funziona
Il congedo indennizzato può essere fruito per un periodo massimo di tre mesi (equivalenti a 90 giorni di astensione effettiva dall’attività lavorativa) entro 3 anni dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Il congedo può essere fruito in modalità giornaliera o oraria. Per le giornate di congedo utilizzate per svolgere i percorsi di protezione è corrisposta un’indennità giornaliera pari al 100% dell’ultima retribuzione.
Chi può accedere
Per fruire del congedo e dell’indennità occorre essere una lavoratrice dipendente, con rapporto di lavoro in corso di svolgimento, inserita nei percorsi certificati dai servizi sociali del comune di appartenenza, dai centri antiviolenza o dalle Case Rifugio. Possono avvalersi di un’astensione dal lavoro:
•lavoratrici dipendenti;
•apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
•lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato;
•lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
•lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
•lavoratrici autonome;
•lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS.
Come si fa
La domanda si presenta online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
Per accedere al sito INPS (link, nella sezione apposita, a fondo pagina) è necessario richiedere il PIN oppure utilizzare SPID, CIE o CNS.
Ultimo aggiornamento: 13/02/2025