INFO E CONTATTI - Centralino 0382/4311 

Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali - D.Lgs. 32/2021

Tipologia: Alimenti e nutrizione

Dalla data del 1 gennaio 2022 trova applicazione il D.lgs 32/2021, che sostituisce il D.lvo 194/2008.

Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della normativa in materia di alimenti e sicurezza alimentare, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti (MOCA), mangimi, salute animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, benessere degli animali, immissione in commercio e uso di prodotti fitosanitari.

Le Autorità Competenti, tra le quali le Agenzie di Tutela della Salute (di seguito ATS), applicano e riscuotono (art. 1, c. 2) dagli operatori dei settori interessati (art. 1, c. 3) le tariffe previste dal decreto. Tali tariffe non si applicano (art. 1, c. 6) agli enti del Terzo settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e alle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale della Protezione civile di cui al D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1.

 OBBLIGHI DELLE IMPRESE DELLA FILIERA AGROALIMENTARE:

Gli operatori che effettuano le attività di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all’ATS entro il mese di gennaio di ogni anno, l’autodichiarazione (Allegato B) compilata con le informazioni riferite all’anno solare precedente (art. 13, c. 3). 

Qualora negli anni successivi all’ultima autodichiarazione resa ai sensi del decreto non ci fossero variazioni delle informazioni nella stessa richieste, non sarà necessaria una nuova autodichiarazione. 

Sulla base delle informazioni acquisite dall’autodichiarazione, l’ATS applica la tariffa forfettaria annua relativa alla fascia di appartenenza di cui all’allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all’anno in corso, maggiorata dello 0,5 per cento (art. 8 c. 4), ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. 

L’autodichiarazione non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attività di commercio all’ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry di cui all’art. 6, c. 10 del decreto in quanto sempre soggetti, come definito all’13 comma 3 del Dlgs 32/2021.

CONTROLLI SUPPLEMENTARI

Per i Controlli Ufficiali originariamente non programmati si applica la tariffa oraria prevista della Sezione 1 dell’Allegato 3 al Decreto.

Per i “Controlli Ufficiali originariamente non programmati” si intendono quelli necessari a seguito di riscontro di non conformità o sospetta non conformità successivamente confermata, nonché per i Controlli Ufficiali e le Altre Attività Ufficiali su richiesta dell’OSA, di cui all’art. 9, comma 3), effettuati anche con mezzi di comunicazione a distanza o su documenti in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 (1) del D.lgs. 32/2021.

A titolo esemplificativo, tra i controlli supplementari rientrano:

  • I controlli ufficiali effettuati per la verifica (anche documentale) della risoluzione di non conformità precedentemente emesse;
  • I controlli ufficiali effettuati per il rilascio di un certificato o attestazione;
  • I controlli ufficiali effettuati per la revoca delle ordinanze di chiusura parziali o totali dell’attività;
  • I controlli ufficiali effettuati per la revoca di provvedimenti di sequestro e quelli finalizzati alla distruzione di alimenti non più commestibili;
  • I controlli ufficiali e/o i campioni e le analisi di matrici alimentari in caso di accertata MTA (malattia a trasmissione alimentare).

Non sono soggetti a pagamento i seguenti controlli ufficiali: 

  • i controlli effettuati nell’ambito di allerte alimentari, ad eccezione dei controlli ufficiali sugli operatori responsabili di non conformità che ha dato origine all’allerta.

RISCOSSIONE E PROVVEDIMENTI

Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione, l’Ufficio Competente applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo di ogni anno, a mezzo certo secondo le modalità previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. 

In caso di omessa trasmissione della prima autodichiarazione o dei successivi aggiornamenti, ove dovuti, da parte dell'operatore di cui all'articolo 13, comma 3, l’Ufficio Competente applica, ai sensi dell'articolo 6, per ogni anno di riferimento in cui non è stata pagata, la tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. 3. 

Nel caso in cui l'operatore, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento non adempia, l’Ufficio Competente applica la maggiorazione del 30 per cento all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. 

Trascorsi sessanta giorni dalla suddetta richiesta, in caso di ulteriore inadempimento, l’Ufficio Competente applica la procedura per il recupero crediti, inclusa la riscossione coattiva nonché la sospensione dei controlli ufficiali su richiesta.

 TARIFFARIO ATS

Per ulteriori informazioni: info32@ats-pavia.it

Vedi anche

Ultimo aggiornamento: 12/11/2025