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Riconoscimento stabilimenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CE 852/2004

Tipologia: Alimenti e nutrizione

Gli operatori della filiera agroalimentare che intendono avviare/modificare, negli stabilimenti posti sotto il loro controllo una, o più delle suddette attività soggette a riconoscimento dovranno presentare istanza di riconoscimento al SUAP territorialmente competente per la sede dello stabilimento attraverso la piattaforma digitale http:/www.impresainungiorno.gov.it/  ovvero tramite il SUAP competente per territorio.

In particolare l’obbligo di riconoscimento riguarda:

  • Additivi, aromi, enzimi destinati ad uso alimentare: stabilimenti che si occupano di produzione, miscelazione, confezionamento, commercio e deposito;
  • Produzione di germogli ad uso alimentare (Regolamento CE 210/2013);
  • Produzione di alimenti destinati a gruppi specifici di popolazione (FSG):
    • Formule per lattanti e formule di proseguimento (direttiva 2006/141/CE)
    • Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti ed alla prima infanzia (direttiva 2006/125/CE)
    • Alimenti a fini medici speciali (direttiva 99/21/CE)
    • Alimenti presentati come diete totali per la riduzione del peso corporeo (direttiva 96/8/CE)
    • Integratori alimentari (direttiva 2002/46/CE)
    • Alimenti addizionati di vitamine e minerali (Regolamento CE 1925/2006)

Non necessitano più di riconoscimento gli stabilimenti che producono alimenti privi di glutine ed alimenti privi di lattosio.

L’operatore della filiera agroalimentare deve inoltrare istanza di riconoscimento, nella modalità sopra riportata, in tutti i seguenti casi:

  • Avvio di nuovi stabilimenti di cui al precedente elenco (o di nuova linea produttiva in impianto esistente non riconosciuto);
  • Aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva;
  • Cambio di ragione sociale, di rappresentante legale, di toponomastica;
  • Sospensione e/o cessazione (parziale o totale) del riconoscimento.

L'ATS dopo l'istruttoria e le necessarie verifiche ispettive rilascerà per le nuove attività un riconoscimento condizionato (entro 30 giorni dall’istanza).

Il riconoscimento diventerà definitivo a seguito di un ulteriore controllo con esito favorevole presso lo stabilimento già in attività; questo secondo controllo verrà eseguito entro tre mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato.

Per le attività svolte dalla SC IAN dell’ATS di Pavia verranno applicate le tariffe previste dal D. Lgs. 32/2021 come riportato nel TARIFFARIO ATS

 Per ulteriori informazioni: igienealimenti@ats-pavia.it

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Ultimo aggiornamento: 19/12/2025