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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Whistleblowing – Procedure per le segnalazioni di illeciti

Con il termine whistleblower si intende colui che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.
La tutela del whistleblower è stata introdotta nel nostro Ordinamento dalla Legge 190/2021 (c.d. legge anticorruzione), il cui art. 1 comma 51 ha novellato il D.Lgs. 165/2001, inserendo l’art. 54 bis, intitolato “Tutela del Dipendente pubblico che segnala illeciti”.
La predetta normativa ha in particolare introdotto tre elementi fondamentali:
a) La tutela dell’anonimato del denunciante;
b) Il divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower;
c) La sottrazione della segnalazione al diritto di accesso.
Nell’anno 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito a livello nazionale la direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e ha stabilito disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

La disciplina del whistleblowing si applica ai dipendenti dell'Agenzia e ad altri soggetti non dipendenti (ad es. lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica, volontari, tirocinanti, ecc), come individuati dalla normativa vigente e dal Regolamento aziendale.

Le segnalazioni devono avere ad oggetto informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

Non devono essere segnalate con questo strumento:

  • contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
  • segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicate nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
  • segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

Segnalazione interna

L'Agenzia di Tutela della salute di Pavia ha aderito al progetto WhistleblowingPA di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali e ha adottato la piattaforma informatica prevista per adempiere agli obblighi normativi in quanto ritiene importante dotarsi di uno strumento sicuro per le segnalazioni.

Le caratteristiche di questa modalità di segnalazione sono le seguenti:

  • la segnalazione viene fatta attraverso la compilazione di un questionario e può essere inviata in forma anonima. Se anonima, sarà presa in carico solo se adeguatamente circostanziata;
  • la segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) e da lui gestita mantenendo il dovere di confidenzialità nei confronti del segnalante;
  • nel momento dell’invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, verificare la risposta dell’RPCT e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti;
  • la segnalazione può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone) sia dall’interno dell’ente che dal suo esterno. La tutela dell’anonimato è garantita in ogni circostanza.

Prima di inoltrare una segnalazione, si raccomanda di leggere attentamente il Regolamento, pubblicato in allegato alla presente pagina.

Le segnalazioni possono essere inviate all’indirizzo web presente alla sezione links, a fondo pagina. 

 

Segnalazione esterna

Il D.Lgs 24 del 2023 prevede altresì un canale di segnalazione esterno reso disponibile dall’ANAC o la divulgazione pubblica, in casi espressamente previsti dalle disposizioni normative. Per approfondimenti, è possibile consultare il sito dell’ANAC (presente alla sezione links, a fondo pagina).

Le segnalazioni possono essere inviate anche all’ANAC secondo le modalità dalla stessa indicate – canale “esterno” di segnalazione - solo se, al momento della presentazione, ricorre almeno una delle condizioni di seguito riportate:

  • la persona segnalante ha già fatto la segnalazione tramite il canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi per ritenere che non sarebbe dato efficace seguito alla segnalazione interna oppure potrebbe determinarsi un rischio di ritorsione a seguito della stessa;
  • la persona segnalante ha fondato motivo per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 04/07/2024