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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Accesso civico

Che cos’é

L’accesso civico cosiddetto “semplice” è stato introdotto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (articolo 5, comma 1, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97) quale diritto di chiunque di richiedere alle pubbliche amministrazioni i documenti, le informazioni o i dati che le stesse abbiano omesso di pubblicare pur essendovi obbligate in conformità alle vigenti disposizioni normative.

L’accesso civico cosiddetto “generalizzato” rappresenta una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che – modificando il predetto d.lgs. 33/2013 – ha previsto all’articolo 5, comma 2, la possibilità per chiunque di accedere ai dati, ai documenti ed alle informazioni prodotti e detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, con la sola esclusione delle ipotesi successivamente specificate all’art. 5-bis. 

 

Chi può presentare richiesta di accesso civico

Chiunque può avanzare all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) richiesta di accesso civico (“semplice” o “generalizzato”, nei termini suddetti).

L’istanza non necessita di motivazione, deve indicare i dati, le informazioni o i documenti richiesti ed è gratuita, fatto salvo l’eventuale rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali, nei casi di rilascio al richiedente di documenti in formato elettronico o cartaceo e nei termini previsti dal regolamento dell’ATS.

L’istanza può essere presentata all'Agenzia di Tutela della salute (ATS), attraverso l’apposito modulo, con una delle seguenti modalità:

  • direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) (Viale Indipendenza, 3 – 27100 Pavia)
  • tramite il servizio postale (posta prioritaria o raccomandata A/R)
  • tramite posta elettronica all’indirizzo accessocivico[@]ats-pavia.it (togliere parentesi [ ] prima di inviare email)
  • tramite posta elettronica certificata (utilizzando un dominio mittente di posta elettronica certificata) all’indirizzo protocollo[@]pec.ats-pavia.it (togliere parentesi [ ] prima di inviare email)

Procedimento

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza (aumentati, nel caso di accesso civico “generalizzato”, fino ad un massimo di 40 nelle ipotesi di notifica ad eventuali controinteressati), con comunicazione al richiedente (ed agli eventuali controinteressati individuati, nell’ipotesi di accesso civico “generalizzato”).

In caso di accoglimento, l'ATS provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’istanza, oppure, se si tratta di accesso civico “semplice”, a pubblicare sul proprio sito istituzionale i dati, le informazioni o i documenti richiesti, comunicandolo al richiedente con indicazione del relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento o la limitazione dell'accesso civico "generalizzato" sono sempre motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis d.lgs. 33/2013 (limiti attinenti alla tutela di specifici interessi pubblici e privati particolarmente rilevanti - es.: sicurezza e ordine pubblico; indagini e ispezioni; tutela dei dati personali; ecc.). Se gli elementi ostativi concernono solo alcune parti del documento o del dato oggetto dell'istanza di accesso, sarà comunque consentito l’accesso cd. “parziale” per le parti non soggette a tali limitazioni.
 

Strumenti di tutela nei casi di rifiuto o di mancata risposta

Accesso civico "semplice" - nel caso in cui il Responsabile Prevenzione della corruzione e Trasparenza non ottemperi alla richiesta di accesso civico “semplice” decorso il termine di trenta giorni, colui che ha presentato l’istanza può ricorrere al titolare del potere sostitutivo inoltrando richiesta ai seguenti recapiti:

Direttore Generale
Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Pavia
Tel. 0382.431329
E.mail: direzione_generale[@]ats-pavia.it (togliere parentesi [ ] prima di inviare email)
Posta Elettronica Certificata (PEC): protocollo[@]pec.ats-pavia.it (togliere parentesi [ ] prima di inviare email)

Accesso civico "generalizzato" - nei casi di rifiuto o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni (aumentato sino a quaranta nelle ipotesi di notifica ad eventuali controinteressati), il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile Prevenzione della corruzione e Trasparenza (utilizzando l’apposito modulo), il quale decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato rifiutato o differito a tutela di dati personali di terzi (ex art. 5 bis, comma 2, lettera a) d.lgs. 33/2013), il suddetto Responsabile provvede, dopo aver interpellato il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

In ogni caso contro il rifiuto alla richiesta di accesso civico o nei casi di mancata risposta dell’ATS – oppure, in caso di richiesta di riesame, contro l’ulteriore diniego all’accesso da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro 30 giorni dalla conoscenza della comunicazione di rifiuto o dalla formazione del silenzio.

 

Per i documenti relativi a: REGISTRO DEGLI ACCESSI E MODULISTICA, consultare la sezione allegati, a fondo pagina

Responsabile della pubblicazione: ATS Pavia

Ultimo aggiornamento: 22/01/2025